Statuto Gruppo X

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “GRUPPO X SALZANO”

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
(Denominazione e sede)

  1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Gruppo X” che assume la forma giuridica di associazione, senza scopo di lucro.
    L’organizzazione ha sede in via Diaz 17 nel Comune di Salzano.

ART.2
(Statuto)

  1. L’organizzazione di volontariato “Gruppo X” disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello statuto)

  1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea adottata con la presenza di almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

  1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA DELL’ORGANIZZAZIONE

ART. 6
(Solidarietà)

  1. L’Associazione di volontariato “Gruppo X” persegue il fine della solidarietà umana, civile, culturale, sociale; è apartitica, aconfessionale, nonviolenta e di ispirazione cristiana.
    Le finalità specifiche dell’associazione sono:
    a) assistenza al soggetto nei momenti di difficoltà e di disagio sia fisico sia psicologico;
    b) solidarietà e accoglienza agli emarginati e agli handicappati;
    c) educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona;
    d) interventi preventivano e educativi rivolti a adolescenti e giovani

ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)

  1. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio del Comune di Salzano (Ve)

TITOLO III GLI ADERENTI

ART. 8
(Ammissione)

  1. Sono aderenti dell’organizzazione tutta le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Data per scontata la libertà di partecipare all’attività dell’Associazione per chiunque, la possibilità di diventare aderente viene circoscritta a chi da disponibilità e prova ad impegnarsi in prima persona all’interno dell’associazione.
  2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda del richiedente.
  3. Sono “soci benemeriti” coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all’associazione.
  4. Possono aderire all’associazione anche altre associazioni o enti.

ART. 9
(Diritti)

  1. Gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione: il presidente, il vice-presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei provibiri.
  2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
  3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi della legge e secondo le possibilità dell’associazione stessa.

ART. 10
(Doveri)

  1. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale e coerenza rispetto ai principi dello statuto.

ART. 11
(Esclusione)

  1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
  2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12
(Indicazione degli organi)

  1. Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.

CAPO I: L’assemblea

ART. 13
(Composizione)

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione e dai soci benemeriti.
  2. L’assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.

ART. 14
(Funzioni)

  1. L’assemblea in via ordinaria:
    e elegge i componenti del consiglio direttivo;
    e elegge i componenti del consiglio dei probiviri;
    e esamina e approva il bilancio;
    e esamina e approva, con eventuali modifiche, il programma e il relativo preventivo di spesa, proposto dal consiglio direttivo;
    e stabilisce l’ammontare delle quote associative e del contributo a carico degli aderenti;
    e delibera sugli oggetti attinenti l’attività associativa sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
  2. L’assemblea in via straordinaria delibera sulle richieste di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, e sugli oggetti attinenti l’attività associativa aventi carattere straordinario sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 15
(Convocazione)

  1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del presidente dell’organizzazione.
  2. Il presidente convoca l’assemblea ,con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima.

ART.16
(Validità dell’assemblea)

  1. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
  2. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art.12 codice civile).

ART. 17
(Votazione)

  1. Nell’assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano avere aderito da almeno tre mesi.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
  3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

ART. 18
(Verbalizzazione)

  1. Le discussioni dell’assemblea sono riassunte in verbale e sottoscritto dal presidente.
  2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
  3. Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II: Il comitato esecutivo

ART. 19
(Composizione)

  1. Il comitato esecutivo, di seguito detto direttivo, è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti più presidente e vice presidente.
  2. Il comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 20
(Presidente del direttivo)

  1. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del comitato direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

ART. 21
(Durata e funzioni)

  1. Il comitato direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può’ essere revocato dall’assemblea, con la maggioranza dei voti.
  2. Il comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente.
  3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Spetta comunque al direttivo:
    e fissare le norme di funzionamento dell’associazione;
    e accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
    e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell’associazione e redigere il bilancio da sottoporre all’assemblea;
    e promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare gli aderenti sull’attività di volontariato, e miranti a favorire l’integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione sociale;
    e provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei registri degli aderenti, dei volontari assicurati e di ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documentazione utile;
    e deliberare in merito alle convenzioni con altri enti e soggetti;
    e predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all’assemblea;
    e predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
    e assumere eventualmente del personale;
    e ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
  5. Per l’espletamento del suo mandato ovvero per particolari attività, il direttivo o può nominare uno o più commissioni delegate, composti anche da persone estranee ai propri membri, esso ne determinerà le funzioni, gli scopi, la composizione e le modalità di funzionamento, la durata, dandone comunicazione all’assemblea deleghi aderenti nella prima riunione successiva.

CAPO III: Il presidente

ART. 22
(Elezione)

  1. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 23
(Durata)

  1. Il presidente dura in carica quanto comitato direttivo.
  2. L’assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
  3. Almeno un mese prima dalla scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.

ART. 24
(Funzioni)

  1. Il presidente rappresenta l’organizzazione del volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.
  2. Il presidente presiede il comitato esecutivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  3. Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia costudito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

CAPO IV:IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.25
(Collegio dei probiviri)

  1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti e da due supplenti eletti dall’assemblea.
  2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
  3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
  4. Il collegio dei probiviri dura in carica per il periodo di anni tre.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 26
(Indicazioni delle risorse)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    a) beni, immobili e mobili;
    b) contributi e quote associative;
    c) donazioni e lasciti;
    d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
    e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

ART. 27
(I beni)

  1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
  2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
  3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
  4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
  5. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 28
(Contributi)

  1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea. Essa si riferisce all’anno solare; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualità di aderente.
  2. Le quote e i contributi degli associati sono annotati nel registro degli aderenti.
  3. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
  4. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati “sostenitori”.

ART. 29
(Erogazione donazioni, lasciti)

  1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
  2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

ART. 30
(Proventi derivanti da attività marginali)

  1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
  2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 31
(Devoluzione di beni)

  1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 32
(Bilancio)

  1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
    Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
  2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  3. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato dallo schema di bilancio.
  4. Il bilancio, se richiesto dall’assemblea, può essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell’associazione e sull’andamento della gestione.

ART. 33
(Formazione e contenuto del bilancio)

  1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
  2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

ART. 34
(Controllo del bilancio)

  1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegi dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
  2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
  3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’assemblea.

ART. 35
(Approvazione del bilancio)

  1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
  2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
  3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 31 gennaio.
  4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n.quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

ART. 36
(Deliberazione delle convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato direttivo.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.

ART. 37
(Stipulazione della convenzione)

  1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione del volontariato.

ART. 38
(Attuazione della convenzione)

  1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 39
(Dipendenti)

  1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
  3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità verso i terzi.

ART. 40
(Collaboratori e lavoro autonomo)

  1. L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo;
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge (e dal contratto collettivo di lavoro adottato).
  3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX LE RESPONSABILITA

ART. 41
(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

  1. Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 42
(Responsabilità dell’associazione)

  1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risposte economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 43
(Assicurazione dell’associazione)

  1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 44

  1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

 ART. 45
(Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal seguente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

  ATTO COSTITUTIVO
GRUPPO X

IL 25 aprile del 1995 si costituisce l’organizzazione di volontariato denominata “Gruppo X” che ha a Salzano.
Soci fondatori sono:

PRESIDENTE Vanni Fabris
VICE PRESIDENTE Antonella Povelato
CONSIGLIO DIRETTIVO Daniela Miele
Monica Pauletto
Miriam Corò
Davide Trevisanello
PROBIVIRI Ornella Malvestio
Isabella Muffato
Sabina Olivi

IL PRIMO ORGANIGRAMMA

FABRIS VANNI PRESIDENTE vanni@gruppoxsalzano.it
POVELATO ANTONELLA VICE-PRESIDENTE anto@gruppoxsalzano.it
MIELE DANIELA RESP. LECTIO DIVINA  
PRADEL ALESSIO   pralessio@ciaoweb.it
TREVISANELLO DAVIDE   davide.trevisanello@libero.it
MALVESTIO ORNELLA    
BORTOLATO ALBERTO   albicio@inwind.it
PAULETTO MONICA RESP. NEW X moci79@libero.it
SIMIONATO LUCA    
BOTTACIN MARCO RESP. SITO WEB marco@gruppoxsalzano.it
DORI MICHELE mikesa@aliceposta.it
OLIVI SABINA mikesa@aliceposta.it
BARUZZO FRANCESCO SEGRETARIO ciskis@tin.it
MARCHI STEFANIA   stefy.marchi@tin.it
ZAMBON FRANCESCA REF. GRUPPO AMICI checcopepito@libero.it
DE VECCHI EMMA REF. PUNTO D’ASCOLTO  
MUFFATO ISABELLA vannfabr@tin.it
KAMRUL RESP. C.A.P.  

Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti che da oltre dieci anni cerchiamo di realizzare a favore dei giovani, in modo particolare ci aiuterai nelle attività dei Centri di Aggregazione per i bambini e per i giovani. Per fare ciò occorre firmare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi («sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale») e indicando codice fiscale dell’Associazione GRUPPO X, che è90099620271

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